L’ascensore per disabili ha la priorità sul decoro architettonico

Quando l’installazione di un ascensore è una soluzione necessaria ma non esteticamente piacevole, come si procede? È giusto abbattere le barriere architettoniche.

All’interno di un condominio l’accessibilità dell’edificio prevale su qualsiasi vincolo storico architettonico della struttura. È il principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9101 del 12 aprile 2018. Qual è il caso specifico descritto che ha portato la Corte Suprema al pronunciamento della sentenza? In un condomino un disabile aveva avviato dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche dovute al muro perimetrale, posto sul ballatoio di una rampa di scale, al fine di installare un ascensore. Ma gli altri condomini avevano chiesto e ottenuto la sospensione dei lavori e il ripristino dello status quo. Dopo diversi ricorsi, la Cassazione ha dato ragione al disabile, ritenendo legittimi i lavori. Infatti, l’uso dell’ascensore è indispensabile all’invalido per poter accedere alla propria abitazione, e siccome non c’è alcun pericolo per la stabilità dell’edificio, i lavori proseguono.

Nella sentenza della Corte vi è il riferimento normativo unico in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge 13 del 1989: l’espressione di un principio di solidarietà sociale affiancato a quello di solidarietà condominiale. La normativa implica la conciliazione di diversi interessi, tra cui quello delle persone disabili ad avere piena accessibilità ai luoghi abitativi privati e agli spazi comuni del condominio.

L’installazione di un ascensore rientra nei poteri dei condomini che devono rispettare i limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile. Questo significa che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

L’ascensore è riconosciuto come innovazione. L’art. 1120, comma 1, del Codice Civile prescrive che le delibere di approvazione delle innovazioni siano adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno i due terzi del valore dell’edificio. Il secondo comma dell’art. 1120 del Codice Civile prescrive invece che le innovazioni dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche siano prese con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.

L’ultimo comma dell’art. 1120 descrive che non sono ammesse le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico, che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento, anche di un solo condomino. L’inservibilità non può consistere nel mero disagio subito dal bene a causa dell’innovazione, ma deve essere costituito dalla concreta inutilizzabilità.

Tutela dei disabili

Le norme speciali a favore dei portatori di handicap prevedono quorum più ridotti per l’innovazione, indipendentemente dalla presenza reale di disabili, perché l’obiettivo generale perseguito è quello di permettere a tutte le persone con mobilità ridotta di potersi muovere facilmente, anche se sono ospiti. La tutela non può, infatti, riguardare esclusivamente i proprietari, ma deve valere anche nei confronti di coloro che non risiedono stabilmente nell’edificio.

La Legge 104 del 5 febbraio 1992 riconosce permessi, agevolazioni e sgravi fiscali alle persone con disabilità e ai loro familiari. All’interno della legge è presente una sezione dedicata all’eliminazione delle barriere architettoniche grazie alla quale è possibile installare un ascensore beneficiando delle detrazioni fiscali IRPEF fino al 50% con un’aliquota IVA agevolata al 4% invece che ordinaria al 22%. Sono evidenti i benefici di questa iniziativa che permette di rientrare addirittura della metà della spesa: ciò significa che un impianto verrà a costare esattamente la metà. È necessario però cogliere questa opportunità al più presto, l’agevolazione infatti è valida fino al 31 Dicembre 2018.

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